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Informazioni ambientali

Applicabilità

La APSP non ha competenze in materia. In ogni caso la pubblicazione dei dati non è prevista
dalla norma regionale.

Riferimenti normativi

Art. 40, c. 2, D.Lgs. 33/2013
Art.1 comma 1 della L.r. 10/2014.

Contenuto dell’obbligo

Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività
istituzionali:
1) Stato degli elementi dell’ambiente, quali l’aria, l’atmosfera, l’acqua, il suolo, il territorio, i siti
naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi
costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi
elementi;
2) Fattori quali le sostanze, l’energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi,
le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell’ambiente, che incidono o possono incidere sugli
elementi dell’ambiente;
3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i
programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le
attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell’ambiente ed analisi
costi-benefìci ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell’àmbito delle stesse;
4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefìci ed altre
analisi ed ipotesi economiche usate nell’àmbito delle stesse;
5) Relazioni sull’attuazione della legislazione ambientale;
6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena
alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d’interesse culturale, per
quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell’ambiente, attraverso tali elementi, da
qualsiasi fattore.
Relazione sullo stato dell’ambiente redatta dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del
territorio.